Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitariLa voce del commercialista
- 06/03/2018
- Posted by: FBC
- Categoria: Consulenza fiscale
A partire dall’anno d’imposta 2018, è stato introdotto un credito d’imposta parametrato agli investimenti pubblicitari programmati ed effettuati sia sulla stampa locale e/o nazionale e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Soggetti Beneficiari
I beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in pubblicità, il cui valore superi di almeno 1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 75% delle maggiori spese sostenute rispetto all’esercizio precedente: tale aliquota è elevata fino al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Il credito d’imposta non ha portata illimitata e, di fatto, incontra il limite nell’ammontare delle risorse stanziate in relazione a tutte le domande presentate nei termini: in tal caso, è prevista una “ripartizione percentuale” delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
I suddetti limiti di spesa sono distinti tra stampa ed emittenti radio-televisive in quanto anche le risorse stanziate sono state suddivise per i due tipi di media.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al “netto” delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, è “alternativo” e “non cumulabile”, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Investimenti ammissibili
Acquisto dei seguenti spazi pubblicitari- inserzioni presso i media:
- Giornali quotidiani nazionali e locali;
- Giornali periodici nazionali e locali;
- Nella programmazione di radio locali analogiche o digitali;
- Nella programmazione di televisioni locali analogiche o digitali.
Investimenti non ammissibili
Sono, invece, escluse le spese sostenute per:
- Televendite;
- Servizi di pronostici;
- Giochi d’azzardo e/o scommesse con vincite di denaro;
- Sponsorizzazione di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Bonus anticipato
Il beneficio, tuttavia, è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale (1%) riferita all’anno
precedente.
L’estensione al secondo semestre 2017 riguarda, tuttavia, solo gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche “on line” e non anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Requisiti
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente
Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Le spese si considerano sostenute secondo le regole della competenza e di corretta imputazione a conto economico.
L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti (ove presenti).
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato apposita richiesta) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Domanda di ammissione
I soggetti interessati potranno presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione“), su una apposita
piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che sarà dalla stessa predisposto, usufruendo di una determinata “finestra temporale”, che potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.
Sul piano operativo, la comunicazione dovrà contenere:
1. i dati identificativi del richiedente;
2. il costo complessivo degli investimenti effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno: ove questi riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti “distintamente” per le due tipologia di media;
3. il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
4. l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
5. l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
6. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Di seguito si fornisce il link dei chiarimenti forniti dal Dipartimento Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri come anticipazione del decreto di futura emissione.
http://presidenza.governo.it/DIE/Doc/Comunicazione_regole_incentivi_08022018.pdf
Fiorella TURBA