Applicazione della Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggioQuanti malintesi! Facciamo chiarezza sulla Direttiva del Parlamento europeo

La Direttiva, che si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d’imballaggio, è spesso oggetto di malintesi. Sono molte le aziende, infatti, che richiedono la certificazione di conformità, ma ATTENZIONE: la Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio chiede di soddisfare i requisiti essenziali, ma non prevede l’emissione di tale dichiarazione.

 

Vediamo insieme alcuni dettagli della Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio.

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:

  • è relativo al coordinamento delle attività di raccolta differenziata;
  • l’Allegato F ha come oggetto i “Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi” e deve essere oggetto di attenzione da parte dell’Azienda coinvolta per valutare sia i propri imballaggi posti a protezione del prodotto realizzato sia delle sue caratteristiche (es.: imballaggio che costituisce un MOCA o che contiene quest’ultimo).

Il Decreto poi prende in considerazione anche la Direttiva 94/62/CE – aggiornata con il Regolamento (CE) 219/2009 – che:

  • si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d’imballaggio, prodotti, utilizzati e/o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono;
  • è applicabile anche alle imprese che realizzano prodotti assimilabili all’imballaggio.

Di conseguenza è opportuno che l’Azienda coinvolta verifichi:

  • l’Elenco degli articoli che vi rientrano (Allegato 1);
  • il loro sistema di identificazione (Art. 8, esempi di sistemi di etichettatura secondo ISO 14020);
  • la conformità dei beni insieme ai fornitori (Art. 11, la Scheda tecnica/sicurezza sulla composizione di carta, cartoni, inchiostri ecc.);
  • la non aggiunta nei processi di lavorazione interni o esterni di altre materie prime, semilavorati, materiale di supporto, lubrificazione ecc. (Art. 11).

È fondamentale sapere che la Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio non prevede l’emissione di una Dichiarazione di conformità (così come avviene invece per altri prodotti, quali MOCA, DPI, DM, e per i requisiti della Regolamentazione stessa).

Essa prescrive invece (Allegato 2) che la filiera dell’imballaggio (dagli Uffici Marketing e Commerciali alle Aziende che progettano imballaggi):

  • limiti il peso e il volume dell’imballaggio al minimo, per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il consumatore;
  • riduca al minimo la presenza di sostanze e materiali pericolosi nel materiale di imballaggio o nei suoi componenti;
  • concepisca un imballaggio riutilizzabile o recuperabile;
  • realizzi un imballaggio con precisi requisiti di riciclo;
  • realizzi un imballaggio con chiari requisiti di recuperabilità (recupero sotto forma di energia o di compost);
  • realizzi un imballaggio biodegradabile (decomposizione fisica, chimica, termica o biologica).

È possibile, però, soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva con una certificazione volontaria di prodotto, come per esempio:

  • UNI EN 13427: 2005 » Imballaggi – Requisiti per l’utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
  • UNI EN 13428: 2005 » Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione per riduzione alla fonte;
  • UNI EN 13432: 2002 » Imballaggi – Requisiti per imballaggi riutilizzabili sotto forma di recupero energetico, compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;
  • UNI EN 13432:2002 » Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi.

FBC affianca l’Azienda nella realizzazione di un progetto specifico, che coinvolga le diverse linee di produzione e che soddisfi tutti i requisiti essenziali della Direttiva, e nella stesura della certificazione volontaria.

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