ADR, RID e ADN, recepiti i nuovi emendamenti UEDal 1 luglio è obbligatorio l'aggiornamento 2017 al regolamento internazionale sul trasporto delle merci pericolose
- 14/07/2017
- Posted by: FBC
- Categoria: Ambiente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il D.M. del 12 maggio 2017: “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito la Direttiva UE in oggetto e per il trasporto nazionale delle merci pericolose che adegua “per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico” gli allegati tecnici.
I Regolamenti ADR, RID e ADN interessano il trasporto a livello europeo e non solo. L’UE ha voluto estendere queste norme ai trasporti nazionali allo scopo di uniformare in tutto il territorio la movimentazione delle merci pericolose.
Con la pubblicazione di questo Decreto sono adottati, in regime nazionale, il Regolamento ADR (strada), RID (ferrovia) e ADN (vie navigabili interne), entrati in vigore dal 1 gennaio 2017 e obbligatori dal 1 luglio 2017.
I nuovi emendamenti dovevano essere recepiti dagli Stati membri entro il 30 giugno 2017.
Download >> Decreto del 12 maggio 2017
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della su indicata direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della su menzionata direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della richiamata direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della più volte richiamata direttiva 2008/68/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 229 che delega i ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Considerato che l’art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010 rimette all’amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell’ADR, dell’allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all’ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2016/2309/UE;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell’all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.»
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio 2001.