Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53, co. 5 e 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- 30/10/2013
- Posted by: FBC
- Categoria: Accreditamento ECM
La normativa in oggetto e riferita ai dipendenti pubblici, prevede che qualora questi ricevano richiesta o conferimento di un mandato (occasionale o meno, ma retribuito) per:
– la partecipazione a convegni e seminari (comma 6c)
– l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica (comma 6 f-bis e comma e-bis);
non sia più necessaria (con l’emanazione leggi che aggiornano il comma 6 f-bis) l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (comma 10).
Questa procedura fa si, ai fini dell’autorizzazione (che per l’amministrazione e per AGENAS, sono anche la verifica l’insussistenza di situazioni, seppur potenziali, di conflitto di interessi), che i requisiti di incompatibilità siano assolti alla fonte.
Conseguentemente il Provider ECM (cioè i soggetti privati) e le amministrazioni non devono più chiedere le autorizzazioni per Responsabili Scientifici, Relatori, ecc. (così come invece avviene per gli altri dipendenti – Art. 1, comma 2 e Art. 3), snellendo i loro processi di realizzazione della formazione e di archiviazione.
Di fatto le Lettere per incarico retribuite o meno possono essere “semplicemente” dirette e rivolte al personale Docente, senza più contemplare o menzionare la richiesta di detta autorizzazione.